L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano
temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in
genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro
residenza.
- I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall'imposta di soggiorno.
- Sono pure esenti dall'imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
- Alberghi, pensioni e affittacamere non devono pagare l'imposta di soggiorno.
I
proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti
nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso
dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a
presentare apposita denuncia al comune e a pagare l'imposta di soggiorno
corrispondente.
Nella
denuncia l'interessato deve indicare le caratteristiche dell'immobile.
La giunta comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta provvede poi
all'assegnazione dell'immobile ad una delle quattro categorie tariffarie
in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni
dell'immobile.
La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre
dell'anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino
alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere
sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa
classificazione degli immobili.
L'imposta di soggiorno è dovuta
annualmente ed è composta di un'imposta base riferita alla categoria e
un'imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di
superficie utile di ogni unità abitativa.
L'imposta di soggiorno
si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal
numero dei pernottamenti. Limitatamente agli aloggi presi in locazione o
in comodato l'imposta è commissurata al periodo di effettivo uso degli
stessi.