A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI.
Il versamento dell'imposta é dovuto in due rate con scadenza al 16 giugno della prima e al 16 dicembre della seconda rata.
vedi il servizio nella rete civica
Informazioni generali
SCADENZE E PAGAMENTO
- 1° rata: entro 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre
- 2° rata: entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta per l'intero anno. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento. Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro. Il comune provvederà a mandare ai contribuenti il precalcolo della tassa. La tassa viene calcolata in base ai dati catastali e i dati comunicati rispettivamente conosciuti dal comune. Dopo la verifica dei dati elencati è da effettuare il pagamento con il modello F24 allegato, oppure con e-payment tramite home banking.
Attenzione all'esatto inserimento del codice ente (D821 per il Comune di Funes) e dei codici tributo
- 3980 per l'abitazione principale e le pertinenze
- 3981 per immobili strumentali agricoli
- 3982 per aree fabbricabili
- 3983 per altri immobili, per gli immobili della categoria catastale C1, C3, per affittacamere
- 3984 per gli immobili della categoria D
- 3985 interessi
- 3986 sanzioni
Pagamenti dall'estero: bonifico bancario al conto del comune di Funes IBAN: IT57Z0809458410000300080004 SWIFT Code: RZSBIT21049
Il contribuente che dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.
Disposizioni particolari relative all'imposta municipale immobiliare
Coniugi con più appartamenti: qualora un nucleo familiare possieda più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale.
Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.
Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. Gli edifici accatastati nelle categorie F3 e F4 sono equiparati all'area fabbricabile. Per fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) si applica l'aliquota ordinaria dello 0,7%.
Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti.
I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili.
Obbligo di documentazione
A pena di decadenza dell'agevolazione o della non maggiorazione dell'imposta, il contribuente deve presentare gli attestati, le copie di contratti o le dichiarazioni sostitutive entro 30 giugno dell'anno successivo, attestando l'esistenza del presupposto per l'agevolazione o per la non maggiorazione dell'imposta.
Hanno effetto anche per l'IMI gli atti presentati in passato ai fini ICI o IMU sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni di dati ed elementi dichiarati.
Dichiarazione IMI: La dichiarazione IMI è da presentare entro 30 giugno dell'anno successivo.
Tabella riassuntiva delle aliquote e detrazioni
Delibera_3_2023_Determinazione_delle_aliquote_e_delle_detrazioni_2023.pdf (0.33 MB)
2023_Regolamento_relativo_all_imposta_municipale_immobiliare_IMI_CC_01.02.2023.pdf (0.25 MB)